TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1) E' costituito “ Consorzio Unitario
SOL.CO. PIACENZA di cooperative sociali – Società cooperativa
sociale a r.l.” enunciabile anche abbreviatamente “SOL.CO.
PIACENZA Soc. Coop. sociale a r.l.”
Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire
uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il
territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede
sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci
la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la
istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il
domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la
società è quello risultante dal libro soci.
Art. 3) La durata della Società Cooperativa è
stabilita fino al 31
(trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).
TITOLO II - SCOPO SOCIALE E PRESTITI DA SOCI
Art. 4) Il consorzio si ispira ai principi che
sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto
ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la
solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto
della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la
democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi
principi intende perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini,
attraverso il sostegno e i coordinamento delle cooperative socie
e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati,
soci e non. Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di
sviluppo e promozione dei valori morali o sociali della
Cooperazione all’interno del Movimento Cooperativo Italiano e
della società tutta. In relazione ai propri scopi il Consorzio,
costituito anche ai sensi dell’art. 8 della legge 381/91, ha per
oggetto le seguenti attività:
•-stimolare la collaborazione tra le
cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento
sociale dei cittadini che soffrono di condizioni di svantaggio e
di emarginazione, anche coordinando l’attività tra le
cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed
incisiva sul tessuto sociale;
•-realizzare, anche inserendo al
lavoro ex. art. 4 L. 381/91, persone svantaggiate, servizi di
supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire
quant’altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario,
alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia
operativa;
•-gestire, sia direttamente che come
tramite per le cooperative socie, servizi socio sanitari e
educativi e attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati ex art. 4 L. 381/91 orientati in via prioritaria,
ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane,
handicappate, tossicodipendenti, adulti in grave disagio
sociale, carcerati, minori, emarginati in genere;
•-gestire attività di formazione e
addestramento, realizzate anche con l’ausilio della Regione e
del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la
coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e
professionalità dei soci e di quanti partecipano all’attività
delle cooperative;
•-favorire lo sviluppo e la
produttività sociale dell’attività lavorativa delle cooperative,
anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi
compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite
convenzioni, protocolli, gare d’appalto, licitazioni, ecc. –
prodotti e servizi;
•-attuare, sia direttamente che
tramite cooperative socie, iniziative di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui
problemi dell’emarginazione;
•-promuovere, coordinare ed
eventualmente gestire il rapporto con gli enti pubblici;
•-promuovere e favorire attraverso
adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di
cooperazione sociale;
•-assumere interessenze o
partecipazioni in Cooperative, loro Consorzi ed altre Società;
•-sollecitare e promuovere
l’emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le
cooperative sociali.
•-Attività di assistenza e
consulenza in materia di politiche attive del lavoro per persone
con disabilità e/o svantaggio sociale, sia per le cooperative
socie che per soggetti pubblici e privati.
Il Consorzio inoltre promuove, svolge e coordina
iniziative atte all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate di cui all’art. 4 legge 381/91 attraverso:
•-La gestione, sia direttamente, sia
congiuntamente o tramite le cooperative socie, di lavori di
sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e
manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e
commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici, nonché
servizi ambientali in genere come spazzamento, gestione di isole
ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata, raccolta e
trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta e trasporto di
rifiuti in genere sia da avviare al recupero che in discarica .
•-La gestione di servizi di
trasporto merci per conto terzi e attività di custodia e pulizia
di strutture sia pubbliche che privata
•-L’acquisizione di commesse di
lavoro ed appalti di servizi, anche a norma della legge 381/91
in nome e per conto delle cooperative socie.
Il Consorzio può predisporre marchi e
denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i
propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono
essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi,
preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra
cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno
impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da
apposito regolamento predisposto dal Consiglio
d’amministrazione. Nei confronti delle cooperative sociali o dei
consorzi tra cooperative sociali che utilizzano marchi o
denominazioni sociali concessi in uso dal Consorzio Sol.Co.
Piacenza in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento,
il Consorzio potrà erogare le seguenti sanzioni:
•-sospensione temporanea del diritto
di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali;
•-divieto di utilizzo con obbligo di
pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il
medesimo divieto.
Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra
attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria come attività comunque non prevalente e per il
miglior conseguimento dell’oggetto sociale necessarie od utili
alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia
direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Nel
rispetto delle norme di legge la Società potrà inoltre ricevere
prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito
regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto
qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al
movimento cooperativo, anche se costituite sotto forma non
cooperativa; potrà aderire a consorzi; potrà aderire ad altri
enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali;
potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee
a diffondere e rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i
legami di solidarietà. La Società potrà costituire fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n°59
ed eventuali modificative ed integrative. Tutte le attività
devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme
che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le
attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio
al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23
novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società
fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974, n. 216, in
tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al
pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di
imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di
fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre
1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di
intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16,
Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di
finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di
intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa
in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o
Albi professionali.
Art. 5) La cooperativa a norma di legge, ed al
solo fine di meglio perseguire lo scopo sociale, potrà
effettuare la raccolta di prestiti di denaro esclusivamente
presso i propri soci: E’ pertanto tassativamente vietata la
raccolta di risparmio presso il pubblico sotto qualsiasi forma.
In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si
estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito
verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta
potrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento
dell’oggetto sociale ed alla gestione dell’impresa mutualistica.
La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento
rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento approvato
dall’assemblea dei soci, verranno disciplinate le modalità di
attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti
criteri:
•-Determinazione dei tassi di
interesse per la relativa liquidazione, stabiliti nei limiti di
legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti
della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.;
•-Determinazione delle
caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;
•-Determinazione delle modalità e
dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del
rapporto.
•I prestiti effettuati da ciascun
socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle
norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei
requisiti della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.;
•La gestione dei rapporti di
prestiti sociali dovrà altresì effettuarsi nel rispetto di tutte
le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute
nell’art. 3 DL 14.12.1992 n°481 e relativi provvedimenti di
attuazione.
Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e
variabile non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di
seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con
quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:
•a) le cooperative sociali operanti
in Provincia di Piacenza;
•b) altre cooperative che intendano
condividere operativamente le finalità e le attività promosse
dal Consorzio nonché enti, società, imprenditori individuali e
associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti,
intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze
operative.
Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà
essere formata, in misura non inferiore al 70 % da cooperative
sociali e loro consorzi. Non possono essere soci cooperative od
enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure
concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni
sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.
Art. 7) Chi intende essere ammesso come socio
dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta
contenente:
•-la ragione sociale o la
denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
•-la deliberazione dell’organo
sociale che ha autorizzato la domanda;
•-la qualità della persona che
sottoscrive la domanda;
•-l’indicazione di una o più persone
delegate alla rappresentanza;
•-l'ammontare del capitale che
propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere
inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato
dalla legge;
•-la dichiarazione di conoscere ed
accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ai
regolamenti interni che il consorzio ha adottato;
Art 8) I soci sono obbligati:
•-Al versamento della quota
sottoscritta;
•-Ad osservare lo statuto, i
regolamenti interni e le delibere assunte dall’Assemblea dei
soci e dal Consiglio di Amministrazione;
•-A contribuire al perseguimento
degli scopi sociali, partecipando all’attività sociale nelle
forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
•-Al versamento della quota annuale
di partecipazione alle spese di gestione determinata con i
criteri stabiliti da apposito regolamento approvato in sede di
approvazione di bilancio dall’assemblea dei soci.
Art. 9) L’Organo amministrativo, accertata
l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 delibera
l’eventuale ammissione o rigetto della domanda senza obbligo di
argomentare la decisione. La delibera è inappellabile.
Art. 10) Ai sensi dell’art. 2530 C.C. è vietata
la cessione della quota; il socio ha diritto di recedere dalla
società con un preavviso di novanta giorni.
Art. 11) La qualità di socio si perde per
recesso, esclusione o decadenza.
Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge,
può recedere il socio che:
•-Abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
•-Non si trovi più nella possibilità
di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata con raccomandata alla società.Spetta al Consiglio di
Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma
della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per
quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso
riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.
Art 13) La decadenza, è deliberata dal consiglio
di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduti i
requisiti per l'ammissione indicati all'art.6.
Art. 14) L'esclusione sarà deliberata dal
Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti
dall'art. 2533 del Codice Civile anche nei casi in cui il socio:
•-Venga meno al comune intento di
perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni
statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
•-Senza giustificato motivo, non
adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo
verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento della quota
di capitale sottoscritta o della quota di partecipazione alle
spese prevista nel precedente art.8; in questi casi il socio
moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a
mettersi in regola coi pagamenti e l’esclusione può avere luogo
soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempre che il socio
si mantenga inadempiente;
•-Senza preventiva autorizzazione
scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in
imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti
con quelle del Consorzio;
•-Che in qualunque modo arrechi
danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad
essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
Art. 15) Le deliberazioni adottate in materia di
recesso, esclusione e decadenza, debbono essere comunicate ai
soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il socio ha facoltà di ricorrere contro la delibera in oggetto
all’arbitro unico come previsto dall’art. 39 del presente
statuto. Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione comporta l’accettazione della delibera. Nel
caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera
resta sospesa sino alla decisione dell’autorità adita.
Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo
sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati
il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio in conformità
alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e
con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.
Art 17) Per tutti i rapporti con Il Consorzio il
domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La
variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni
dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con
lettera raccomandata a Il Consorzio.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI, ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di
legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con
lettera raccomandata anche a mano oppure a mezzo fax (purché
confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche
mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto
giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di
posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro
soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà
mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet
(Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il
luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste
all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza
della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a
mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale
sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo
nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si
oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la
validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i
sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita
dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,
nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli
argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla
trattazione degli stessi.
Art. 19) Ciascun socio cooperatore ha un voto,
qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può
farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega
scritta conservata agli atti societari. Ogni socio delegato non
può rappresentare più di due soci.
Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di
impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta
stante. L’assemblea, su proposta del presidente, provvede alla
nomina di un segretario e, quando occorrono, di due scrutatori.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni. Le deliberazioni devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario. I
verbali delle assemblee che deliberano in merito a modifiche
statutarie o scioglimento e liquidazione della cooperativa
devono essere redatte da un notaio.
Art.21) L'assemblea è regolarmente costituita in
prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà
più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma
dell'art. 2538 del codice civile e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
L’assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti e rappresentati.
Art. 22) Nel caso di assemblea avente per oggetto
modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione, la
fusione o la scissione della cooperativa, occorrerà la presenza
diretta o per delega di almeno tre quinti dei soci aventi
diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di tutti
i soci aventi diritto di voto.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 23) La Società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri
nominati dall’assemblea, in maggioranza appartenenti agli organi
amministrativi dei soci. L'Organo Amministrativo dura in carica
a tempo determinato o indeterminato, salvo revoca o dimissioni
ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci
stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di
Amministrazione e l’eventuale compenso a loro spettante.
Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, se non
vi ha già provveduto l’assemblea, ad ogni sua rinnovazione
nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un
Vice Presidente. Il consiglio, entro i limiti di legge può
delegare, determinandone i poteri, parte delle proprie
attribuzioni a uno o più consiglieri.
Art. 25) Il Consiglio si radunerà sia nella sede
sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il
Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda
scritta da un altro Consigliere. Esso è presieduto dal
Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vice
presidente o in subordine dal consigliere più anziano. La
convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o con posta
elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a
mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima
a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora
nominati.
Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
Art. 27) Le deliberazioni del Consiglio sono
fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate
dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 28) Gli Amministratori hanno diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni.
Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è
investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa
senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso
conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo
tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei
limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in
particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere
delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice
Presidente.
Art. 30) Qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa, vengano a mancare uno o più dei Consiglieri in
carica, il consiglio non decade se non viene meno la maggioranza
dei consiglieri eletti. I consiglieri dimissionari verranno
sostituiti dall’assemblea nella sua prima adunanza utile.
Art. 31) Al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice
Presidente è attribuita la rappresentanza della società
cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa
disgiuntamente anche in giudizio con facoltà di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado
di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e
cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle
liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle
disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di
nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per
determinate categorie di atti e contratti.
Art.32) Il Collegio Sindacale è organo di
controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora
ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato
disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile o per volontà
dell’assemblea. Qualora nominato il Collegio Sindacale si
compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e
funzionanti a norma di legge.
TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE
Art. 33) Il capitale sociale è ripartito in un
numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non
inferiore ad euro 500,00.(cinquecento/00) né superiore al limite
stabilito dalla legge.
Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa
è costituito:
•a) dal capitale sociale che è
variabile ed è formato dal valore complessivo delle quote
sottoscritte dai soci;
•b) dalla riserva legale, formata
con quote degli avanzi di gestione con quote sociali
eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o
defunti;
•c) da eventuali riserve
indivisibili;
•d) da ogni altra riserva prevista
per legge;
•e) da qualunque liberalità che
pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine
del raggiungimento degli scopi sociali.
I fondi di riserva sono tutti indivisibili tra i
soci durante la vita
della società ed all’atto del suo scioglimento.
Art. 35) Le quote sociali sono nominative, e non
possono essere sottoposte a pegno e a vincolo, nè essere cedute,
nemmeno ad altri soci.
RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART.
2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.
Art. 36) Qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30%
(trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli
utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
TITOLO VI - REQUISITI MUTUALISTICI
Art. 37) Il consorzio che ha natura di
cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del
codice civile:
•a) ha il divieto di distribuire i
dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei
buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto
al capitale effettivamente versato;
•b) ha il divieto di remunerare gli
strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi,
•c) ha il divieto di distribuire le
riserve fra i soci cooperatori,
•d) in caso di scioglimento la
società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il capitale sociale ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Il tutto tenuto conto degli eventuali ulteriori
limiti previsti per le ONLUS.
Art. 38) Gli esercizi sociali si chiudono al 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il
Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del
bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge
e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o
entro l’ulteriore termine dei 180 giorni qualora ricorrano i
presupposti di legge. Gli Amministratori
e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni
previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare
specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi
dell'art. 2545 del Codice Civile
e dell’art.2 legge 59/92. Ai sensi del comma 2 dell'art.
2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in
modo da permettere di determinare l'attività svolta con i
singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.
TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 39) Tutte le controversie sorte tra i soci
oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i
liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico
nominato dal Presidente del Tribunale di Piacenza, entro trenta
giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più
diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della
Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.
L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni
formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta
giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo,
pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente
clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle
quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40) Il funzionamento tecnico ed
amministrativo della società potrà essere disciplinato da un
Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di
Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea. Nello stesso
regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e
del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le
mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.
Art. 41) In caso di scioglimento della Società
Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice
civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma
l'osservanza delle norme inderogabili di legge.
Art. 42) Per quanto non stabilito dal presente
statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel
codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia. Ai sensi
dell’art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto
compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata,
sino a quando non verranno superati i limiti di legge.