LO STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituito “ Consorzio Unitario SOL.CO. PIACENZA di cooperative sociali – Società cooperativa sociale a r.l.” enunciabile anche abbreviatamente “SOL.CO. PIACENZA Soc. Coop. sociale a r.l.”

Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire  uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino  al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

 

TITOLO II - SCOPO SOCIALE E PRESTITI DA SOCI

Art. 4) Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno e i coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali o sociali della Cooperazione all’interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta. In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell’art. 8 della legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

-stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono di condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l’attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

-realizzare, anche inserendo al lavoro ex. art. 4 L. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant’altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

-gestire, sia direttamente che come tramite per le cooperative socie, servizi socio sanitari e educativi e attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ex art. 4 L. 381/91 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, handicappate, tossicodipendenti, adulti in grave disagio sociale, carcerati, minori, emarginati in genere;

-gestire attività di formazione e addestramento, realizzate anche con l’ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all’attività delle cooperative;

-favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell’attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite convenzioni, protocolli, gare d’appalto, licitazioni, ecc. – prodotti e servizi;

-attuare, sia direttamente che tramite cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell’emarginazione;

-promuovere, coordinare ed eventualmente gestire il rapporto con gli enti pubblici;

-promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

-assumere interessenze o partecipazioni in Cooperative, loro Consorzi ed altre Società;

-sollecitare e promuovere l’emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative sociali.

-Attività di assistenza e consulenza in materia di politiche attive del lavoro per persone con disabilità e/o svantaggio sociale, sia per le cooperative socie che per soggetti pubblici e privati.

Il Consorzio inoltre promuove, svolge e coordina iniziative atte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 legge 381/91 attraverso:

-La gestione, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, di lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici, nonché servizi ambientali in genere come spazzamento, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in genere sia da avviare al recupero che in discarica .

-La gestione di servizi di trasporto merci per conto terzi e attività di custodia e pulizia di strutture sia pubbliche che privata

-L’acquisizione di commesse di lavoro ed appalti di servizi, anche a norma della legge 381/91 in nome e per conto delle cooperative socie.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d’amministrazione. Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzano marchi o denominazioni sociali concessi in uso dal Consorzio Sol.Co. Piacenza in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, il Consorzio potrà erogare le seguenti sanzioni:

-monito scritto;

-sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali;

-sanzioni economiche;

-divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il medesimo divieto.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà inoltre ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite sotto forma non cooperativa; potrà aderire a consorzi; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n°59 ed eventuali modificative ed integrative. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme  che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16, Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 5) La cooperativa a norma di legge, ed al solo fine di meglio perseguire lo scopo sociale, potrà effettuare la raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci: E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio presso il pubblico sotto qualsiasi forma. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta potrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale ed alla gestione dell’impresa mutualistica. La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci, verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

-Determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, stabiliti nei limiti di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.;

-Determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;

-Determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.; La gestione dei rapporti di prestiti sociali dovrà altresì effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell’art. 3 DL 14.12.1992 n°481 e relativi provvedimenti di attuazione.

 

TITOLO III - SOCI

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

a) le cooperative sociali operanti in Provincia di Piacenza;

b) altre cooperative che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio nonché enti, società, imprenditori individuali e associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70 % da cooperative sociali e loro consorzi. Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.

Art. 7) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta contenente:

-la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

-la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

-la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

-l’indicazione di una o più persone delegate alla rappresentanza;

-l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ai regolamenti interni che il consorzio ha adottato;

Art 8) I soci sono obbligati:

-Al versamento della quota sottoscritta;

-Ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

-A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

-Al versamento della quota annuale di partecipazione alle spese di gestione determinata con i criteri stabiliti da apposito regolamento approvato in sede di approvazione di bilancio dall’assemblea dei soci.

Art. 9) L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 delibera l’eventuale ammissione o rigetto della domanda senza obbligo di argomentare la decisione. La delibera è inappellabile.

Art. 10) Ai sensi dell’art. 2530 C.C. è vietata la cessione della quota; il socio ha diritto di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

-Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

-Non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art 13) La decadenza, è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione indicati all'art.6.

Art. 14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile anche nei casi in cui il socio:

-Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

-Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento della quota di capitale sottoscritta o della quota di partecipazione alle spese prevista nel precedente art.8; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l’esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente;

-Senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del Consorzio;

-Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art. 15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso, esclusione e decadenza, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio ha facoltà di ricorrere contro la delibera in oggetto all’arbitro unico come previsto dall’art. 39 del presente statuto. Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell’autorità adita.

Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

Art 17) Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a Il Consorzio.

 

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI, ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata anche a mano oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. L’assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina di un segretario e, quando occorrono, di due scrutatori. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario. I verbali delle assemblee che deliberano in merito a modifiche statutarie o scioglimento e liquidazione della cooperativa devono essere redatte da un notaio.

Art.21) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. L’assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Art. 22) Nel caso di assemblea avente per oggetto modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione, la fusione o la scissione della cooperativa, occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno tre quinti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri nominati dall’assemblea, in maggioranza appartenenti agli organi amministrativi dei soci. L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo determinato o indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci  stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione e l’eventuale compenso a loro spettante.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto l’assemblea, ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il consiglio, entro i limiti di legge può delegare, determinandone i poteri, parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.

Art. 25) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o in subordine dal consigliere più anziano. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o con posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 28) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa  senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 30) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più dei Consiglieri in carica, il consiglio non decade se non viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti. I consiglieri dimissionari verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima adunanza utile.

Art. 31) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa disgiuntamente anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art.32) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile o per volontà dell’assemblea. Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

 

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

CAPITALE SOCIALE

Art. 33) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 500,00.(cinquecento/00) né superiore al limite stabilito dalla legge.

Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dal valore complessivo delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;

c) da eventuali riserve indivisibili;

d) da ogni altra riserva prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

I fondi di riserva sono tutti indivisibili tra i soci durante la vita  della società ed all’atto del suo scioglimento.

Art. 35) Le quote sociali sono nominative, e non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 36) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 37) Il consorzio che ha natura di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:

a) ha il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ha il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,

c) ha il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori,

d) in caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il tutto tenuto conto degli eventuali ulteriori limiti previsti per le ONLUS.

 

TITOLO VII - BILANCIO

Art. 38) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge  e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro l’ulteriore termine dei 180 giorni qualora ricorrano i presupposti di legge. Gli Amministratori  e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile  e dell’art.2 legge 59/92. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

 

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39) Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Piacenza, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 42) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia. Ai sensi dell’art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, sino a quando non verranno superati i limiti di legge.